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REGOLAMENTO
SEZIONALE
sommario
Costituzione e scopi
Emblema della Sezione
Soci
Tesseramento
Organi della Sezione
Assemblea sezionale dei Delegati
Il Presidente della Sezionale
Consiglio direttivo
Collegio dei Revisori dei conti
Giunta di Scrutinio
Verifica Poteri
Gruppi della Sezione
Museo degli Alpini
Periodico sezionale
Unità di Protezione Civile
Cori e fanfare della Sezione
Gruppo Sportivo Alpini
Sede della Sezione
Scioglimento della Sezione
Disposizioni generali
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SEZIONE DI CONEGLIANO

Il presente Regolamento
per l'esecuzione dello Statuto Sociale
è composto di 50 articoli.

Regolamento Sezionale (art. 24 dello Statuto)
Varato
 dal Consiglio Direttivo Nazionale il 14 Dicembre 2010.
Approvato
dall'Assemblea sezionale dei Delegati il 6 Marzo 2011.
Ratificato
dal Consiglio Direttivo Nazionale il 9 Aprile 2011.

 

Conegliano 6 Marzo 2011

Il Presidente sezionale
Giovanni Battista Bozzoli


REGOLAMENTO SEZIONALE


COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1. - L’Associazione Nazionale Alpini (in seguito denominata A.N.A.) è una associazione d’arma, fondata nel 1919, che opera anche nel volontariato, senza scopi di lucro. Ha sede in Milano via Marsala 9.
La Sezione di CONEGLIANO dell'Associazione Nazionale Alpini, costituita nel settembre 1925 in base all'articolo 21 dello Statuto, ha sede in Conegliano via Beccaruzzi 17.
Base del funzionamento sociale è la Sezione, la quale realizza, direttamente ed attraverso i Gruppi dipendenti, la vita della Associazione nelle sue varie manifestazioni, secondo gli scopi indicati nell’art 2 dello Statuto dell’ANA che, senza fini di lucro, si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci.

EMBLEMA DELLA SEZIONE

Art. 2. - L’emblema ufficiale della Sezione è il Vessillo, quello del Gruppo è il Gagliardetto. Entrambi devono essere conformi ai modelli statutari.
In ogni manifestazione in cui interviene il Vessillo hanno il dovere di presenziare: i componenti il CDS, i Capi Gruppo con il proprio Gagliardetto ed i Soci.
Lo svolgimento delle cerimonie avverrà secondo le procedure definite dal CDN in apposita “libretta” (cerimoniale) allegata al Regolamento nazionale.
L’intervento a manifestazioni è deciso di volta in volta dal Presidente della Sezione per il Vessillo e dal Capogruppo per il Gagliardetto.

Art. 3. - Il Vessillo interviene a tutte le manifestazioni indicate come nazionali e sezionali nel calendario che il CDS predispone all'inizio di ogni anno sociale.
L'intervento del Vessillo e dei Gagliardetti ad altre manifestazioni, così come la designazione dell'alfiere, sono decisi di volta in volta rispettivamente dal Presidente sezionale per la Sezione e dai Capi Gruppo per i Gruppi.
La scorta del Vessillo è costituita dal Presidente, dai Vice Presidenti e dai membri del CDS. In ogni caso deve essere assicurata la scorta di almeno n. 1 consigliere sezionale.
Per qualsiasi cerimonia i gruppi devono avere la preventiva approvazione della Sezione.

SOCI

Art. 4. - La domanda di ammissione a Socio ordinario ai sensi dell’art 4 dello Statuto, firmata da due Soci ordinari presentatori, è redatta sul modulo fornito dalla Sezione ed è corredata dalla necessaria documentazione in originale per visione, oppure in copia conforme all’originale autenticata dal Capo Gruppo.
Il modulo e la documentazione suddetti possono essere sostituiti dalla domanda redatta nella forma di autocertificazione su modulo “tipo” predisposto dalla sede nazionale.
Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il Socio dichiara di aver letto e di accettare, senza riserva alcuna e ad ogni effetto, lo Statuto nonché i Regolamenti Nazionale e Sezionale.
In particolare il Socio si obbliga ad astenersi da qualsiasi azione od iniziativa che possa contrastare con le finalità dell'A.N.A., con speciale riferimento alla propaganda di carattere personale, commerciale, partitica nonché all'uso del nome e dei simboli dell'A.N.A. o delle Truppe Alpine per gli scopi di propaganda anzidetta. Quanto sopra è riportato nel modulo della domanda di ammissione.
L’ammissione dei Soci è deliberata dal CDS su parere favorevole della Giunta di Scrutinio, funzionante presso la Sede Sezionale.
Unitamente alla tessera associativa, la Sezione consegna al nuovo Socio le copie dello Statuto, dei Regolamenti Nazionale e Sezionale.
La decisione di rigetto della domanda di ammissione deve essere motivata. Decisione e motivazione devono essere comunicate all’aspirante socio per iscritto. Contro la decisione di rigetto è ammesso il ricorso del richiedente al CDN.
Sarà considerato decaduto il socio che non avrà provveduto al rinnovo dell’iscrizione entro i termini stabiliti.
Solo i soci ordinari sono elettori attivi e passivi.

AMICI DEGLI ALPINI

Art. 5. - Gli Amici degli Alpini che la Sezione ritiene di riconoscere come tali, su proposta dei Gruppi interessati, non hanno qualifica di socio ordinario.
La domanda di iscrizione è redatta su modulo fornito dalla Sezione ed è proposta dal Capogruppo.
L’ammissione è deliberata dal CDS su parere favorevole della Giunta di Scrutinio. La decisione di rigetto della domanda di ammissione non deve essere motivata.
Hanno diritto a frequentare le Sedi dell’Associazione Nazionale Alpini, e ricevere le pubblicazioni nazionali, sezionali e di gruppo.
Partecipano alle attività e alle iniziative sezionali nei modi stabiliti dal CDS.
Pur non avendo la qualifica di socio ordinario, sono tenuti al rispetto del presente Regolamento, dello Statuto e del Regolamento Nazionale e non possono portare il cappello alpino.
Sono inquadrati in due categorie: Soci aggregati e Soci aiutanti.
La Sezione, ove il rapporto di fiducia, amicizia e collaborazione dovesse venire meno, può revocare l’iscrizione del socio aggregato e del socio aiutante in qualsiasi momento e senza particolari formalità, con semplice decisione del Consiglio Direttivo Sezionale.

Art. 6. - Il socio aggregato che abbia fattivamente collaborato con la Sezione o con il Gruppo nelle attività associative per almeno tre anni, può presentare domanda per il passaggio alla categoria di socio “aiutante”.
Tale domanda da redigersi su apposito modulo, controfirmata dal capogruppo e da almeno due soci ordinari, sarà valutata dal CDS, previo parere della Giunta di scrutinio.
L’opera per la quale il socio aiutante dovrà aver prestato la sua collaborazione potrà riguardare una qualunque delle diverse attività associative.
Il socio aiutante ha il diritto a fregiarsi del copricapo e degli altri segni distintivi appositamente previsti dal Regolamento nazionale, espressione della riconoscenza dell’Associazione per il lavoro svolto.

TESSERAMENTO

Art. 7. - Entro il 14 febbraio di ogni anno, i Capi Gruppo dovranno consegnare alla Segreteria della Sezione l’elenco dei soci in regola con il pagamento della relativa quota sociale stabilita dall’assemblea sezionale.
Ai Soci, che non hanno rinnovato il tesseramento nei termini fissati, verrà sospeso l’invio del giornale sezionale «Fiamme Verdi» e del giornale nazionale «L’Alpino».
Per i nuovi iscritti, i Capi Gruppo dovranno inviare, entro il 15 di ogni mese successivo all’iscrizione, i moduli anagrafici accompagnati dal documento comprovante l’idoneità degli stessi ad appartenere all’A.N.A. e dal versamento della relativa quota sociale.

Art. 8. - Pur avendo effetto dal 1° gennaio di ogni anno, il tesseramento ha inizio dal 1° novembre dell’anno precedente e si chiude il 1° ottobre dell’anno corrente

ORGANI DELLA SEZIONE

Art. 9. - Gli organi sociali della Sezione sono:
a) L’assemblea dei Delegati della Sezione;
b) Il Presidente della Sezione;
c) Il Consiglio Direttivo Sezionale;
d) La Giunta di Scrutinio per l’esame di ammissione a Socio;
e) Il Collegio dei Revisori dei Conti.
Le cariche sociali non sono retribuite.

ASSEMBLEA SEZIONALE DEI DELEGATI

Art. 10. - L'Assemblea dei Soci o dei Delegati è organo sovrano e delibera con pieni poteri sulle attività della Sezione.
Di tale Assemblea sarà redatto verbale corredato con i dati di cui all’art.25 dello Statuto.
L’Assemblea è indetta:
- in sede ordinaria tra il 15 febbraio e il 15 marzo di ogni anno;
- in sede straordinaria quando il Presidente della Sezione o il Consiglio Direttivo lo giudichino necessario, oppure ne sia fatta richiesta per iscritto da almeno 1/5 dei Soci o da 1/5 del Delegati, o ne sia fatta richiesta scritta al Presidente da parte dei Revisori dei Conti
Tutte le richieste devono essere presentate per iscritto alla Segreteria sezionale che provvederà a norma dell’art 31 dello Statuto.

Art. 11. - Le Assemblee sono convocate dal Presidente della Sezione mediante:
- avviso ai Capi Gruppo contenente l’ordine del giorno almeno 30 giorni prima di quello stabilito per la riunione;
- affissione sull’Albo Sociale;
- pubblicazione avviso sul sito internet sezionale.
L'avviso di convocazione dovrà contenere data, ora e luogo dell'Assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione (almeno un’ora dopo la prima), gli argomenti all'ordine del giorno, e, quando fra essi vi siano nomine a cariche sociali, l'elenco di quelli che cessano dalla carica e di quelli che la conservano. E’ vietata l’indicazione della voce “Varie” nell’ordine del giorno di convocazione dell’Assemblea; sono comunque nulle le proposizioni, la trattazione e le deliberazioni su argomenti non portati all’ordine del giorno.
La verifica dei poteri dell’Assemblea è affidata ad apposita Commissione.

Art. 12. - L’assemblea ordinaria nomina, scegliendoli tra i presenti, il proprio Presidente, un Segretario e almeno tre Scrutatori.
L’Assemblea è valida in prima convocazione quando sono presenti i Delegati che rappresentano la maggioranza degli iscritti alla Sezione, in seconda convocazione è valida qualsiasi sia il numero dei Delegati presenti.
L’assemblea delibera a maggioranza relativa dei presenti, qualora però il numero dei partecipanti presenti o per delega sia inferiore al 20% degli aventi diritto, qualsiasi delibera dovrà essere presa a maggioranza dei 2/3 dei votanti.
Per le nomine alle cariche sociali e per le questioni riguardanti i soci (ordinari o aggregati) si deve procedere con votazione per scheda segreta.

Art. 13. - L’Assemblea Ordinaria della Sezione può trattare esclusivamente gli argomenti posti all’Ordine del Giorno, e viene convocata per:
a) discutere e deliberare su:
• Rendiconto morale della Sezione;
• Rendiconto consuntivo e preventivo della Sezione;
• Relazione dei Revisori dei conti;
• Proposte del Consiglio Direttivo Sezionale e proposte presentate per iscritto da almeno venti delegati, quindici giorni prima convocazione dell’Assemblea stessa;
• Relazioni delle varie commissioni sezionali;
• Determinazione della quota sociale per l’anno successivo;
• Altri argomenti all’ordine del giorno
b) eleggere:
• Il Presidente della Sezione
• I Consiglieri Sezionali
• I Revisori dei conti
• I componenti la Giunta di scrutinio
• I componenti della Commissione verifica poteri
• I Delegati all’Assemblea nazionale (art 14 dello Statuto)

Art. 14. - Ciascun Gruppo è rappresentato, all’Assemblea Ordinaria o Straordinaria, da un Delegato ogni 25 Soci Alpini o frazione superiore a 12.
Non possono essere Delegati all’Assemblea i membri del CDS, i Revisori dei Conti e i candidati consiglieri.
Il numero dei Delegati spettante a ciascun Gruppo viene determinato dalla Segreteria della Sezione in relazione al numero di Soci Alpini in regola col pagamento della quota sociale al 31 dicembre.
Al Gruppo avente meno di 25 Soci spetta comunque un Delegato.
Il Capo Gruppo, purché non incorra nell’esclusioni di cui sopra, occupa di diritto uno dei posti di Delegato spettanti al Gruppo. Egli può farsi rappresentare all’Assemblea mediante delega scritta da altro Delegato del Gruppo.
Ciascun Delegato non potrà rappresentare più di altri due Delegati.

Art. 15. - La nomina dei Delegati all’Assemblea sezionale deve essere fatta durante l’Assemblea del Gruppo e copia del verbale della medesima deve essere inviata alla Segreteria della Sezione entro il 31 gennaio di ogni anno. Il verbale deve indicare le generalità dei Delegati. I Soci potranno intervenire all’Assemblea, ma non avranno diritto al voto e non potranno partecipare alla discussione.

Art. 16. - Il Presidente sezionale, che può anche essere eletto fra i soci fuori lista, viene eletto a maggioranza assoluta (50% degli aventi diritto più uno); nel caso in cui nessun candidato raggiunga la maggioranza prescritta, si procede immediatamente ad una votazione di ballottaggio a maggioranza semplice tra i due candidati che hanno avuto il maggior numero di voti.
Tutte le altre cariche sociali sono elette a maggioranza relativa.
Sono eletti Consiglieri Sezionali i Soci che hanno ottenuto, nell’ordine, il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il candidato più giovane d’età.

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE

Art. 17. - Il Presidente:
a) ha la rappresentanza legale della Sezione in tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione,
b) è il garante dell’applicazione nell'ambito della Sezione dello Statuto, del Regolamento Nazionale e di quanto disposto dal presente Regolamento Sezionale,
c) convoca e può presiedere le Assemblee,
d) provvede all’esecuzione delle deliberazioni delle Assemblee e del C.D.S.,
e) nomina i tre Vice Presidenti,
f) presiede il Comitato di Presidenza,
g) convoca e presiede il C.D.S.,
h) convoca e presiede la riunione dei Capi Gruppo,
i) è il responsabile dell’Unità di Protezione Civile della Sezione,
l) partecipa al Comitato di Redazione del giornale sezionale,
m) presiede il Comitato di Gestione del Museo.
Il Presidente ha la firma di tutti gli atti della Sezione, in mancanza del Presidente, il Vice Presidente Vicario lo sostituisce in tutte le funzioni.
In caso di comprovata necessità ed urgenza il Presidente, sentiti i Vice Presidenti, può adottare ogni provvedimento necessario; appena possibile, poi, ne riferisce al CDS che è libero di confermare, modificare o di revocare detto provvedimento.

Art. 18. La carica di Presidente sezionale è incompatibile con qualsiasi carica elettiva politico-amministrativa. La candidatura a cariche comporta l’immediata decadenza dalla carica.
Il socio che ricopre cariche politico-amministrative deve preliminarmente rassegnare le dimissioni dalle stes-se per potere candidarsi alla carica di Presidente Sezionale.
Chiunque abbia partecipato alle candidature politico-amministrative non può assumere la carica di Presidente o Consigliere Sezionale per un periodo di almeno un anno a decorrere dalla data della mancata elezione o dalla cessazione dell'incarico, comunicata in forma scritta al CDS.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19. - La sezione è retta da un Consiglio Direttivo Sezionale composto dal Presidente e da 21 Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo sarà convocato, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, dal Presidente o da chi ne fa legittimamente le veci.
Potrà essere convocato dalla Segreteria per ragioni di urgenza, su richiesta scritta motivata della metà più uno dei componenti del Consiglio, entro otto giorni dalla presentazione presso la Sede Sociale della richiesta stessa.
Il Consiglio Direttivo si raduna di norma, in seduta ordinaria, almeno ogni due mesi. Le riunioni possono avere luogo anche nelle località sedi di Gruppi.
I membri del Consiglio che non partecipano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive sono considerati rinunciatari al proprio mandato. Il Presidente di Sezione, entro otto giorni dalla data del provvedimento, ne darà notizia scritta al Consigliere.
Qualora un Consigliere cessi dalle sue funzioni prima di aver terminato il proprio mandato sarà sostituito dal primo dei non eletti nelle ultime elezioni, il quale assumerà l’anzianità di carica del sostituto. Al Consigliere che per qualunque motivo ricopra la carica per meno di un anno e mezzo non viene computata alcuna anzianità di carica.
Le delibere del Consiglio sono valide se alle riunioni dello stesso sono presenti almeno 11 Consiglieri.

Art. 20. - Il Consiglio Direttivo Sezionale detta le direttive generali per lo svolgimento della vita sociale, approva il progetto di bilancio consuntivo e preventivo da presentare all’Assemblea, vigila sulle attività dei Gruppi, propone, attua e regola le manifestazioni a carattere sezionale e provvede per il normale funzionamento della Sezione conferendo gli opportuni incarichi.
Può assegnare compiti particolari a soci non facenti parte del C.D.S. ed invitarli a partecipare alle sedute dello stesso, senza diritto di voto.
Il C.D.S. è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente Vicario.
Alle sedute partecipano senza diritto di voto, sempreché non siano anche Consiglieri Sezionali: il Consigliere Nazionale delegato dal Consiglio Direttivo Nazionale, il Segretario sezionale, il Direttore Responsabile del giornale sezionale, il Responsabile Operativo dell’unità di Protezione Civile, il Direttore del Museo, un rappresentante del Collegio dei Revisori dei Conti ed eventuali altri che il Presidente ritenga opportuno convocare.

Art. 21 - Il Consiglio nella sua prima convocazione, su proposta del Presidente, nomina i tre Vice Presidenti scelti tra i Consiglieri, di cui uno con la funzione di Vicario.
Il presidente nomina il coordinatore della Protezione Civile.
Il CDS nomina il Segretario e il Tesoriere che assieme al Presidente costituiscono l’ufficio di Presidenza, i Consiglieri delegati presso i gruppi, i responsabili delle varie attività.
Il Segretario, il Tesoriere e gli altri addetti possono essere scelti anche tra i non appartenenti al Consiglio.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile per un altro solo mandato consecutivo.
I Vice Presidenti durano in carica un anno e sono rieleggibili per un altro solo mandato consecutivo.
I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili di seguito per un altro solo mandato consecutivo.
Ogni anno il Consiglio si rinnova di un terzo dei suoi componenti secondo l’anzianità di carica degli stessi.
Qualora venga rinnovato più di un terzo del Consiglio, la durata del mandato degli eccedenti sarà assegnata mediante estrazione a sorte.
La carica di Presidente e Consigliere sezionale è incompatibile con la carica di Capo Gruppo

Art. 22. - Qualora, per qualsiasi ragione, il Presidente cessi dalle sue funzioni oppure il numero dei Consiglieri si riduca a meno della metà, quelli rimasti in carica devono convocare un’Assemblea Straordinaria perché provveda nel primo caso alla elezione di un nuovo Presidente e, nel secondo caso, alla elezione di un nuovo C.D.S

Art. 23. - Le proposte di candidature alle cariche sezionali devono pervenire per iscritto alla segreteria sezionale entro il 31 gennaio di ogni anno.
Tutte le nuove proposte di candidatura alle cariche sociali elettive devono essere corredate da copia del congedo, curriculum militare ed associativo e fotografia formato tessera.
Al fine di avere una presenza capillare di dirigenti nel territorio di competenza della Sezione o del Gruppo, si raccomanda che i candidati siano omogeneamente distribuiti, in modo che tutte le zone siano rappresentate.
La Commissione Verifica Poteri verifica la conformità delle proposte di candidatura e le trasmette al C.D.S.

REVISORI DEI CONTI

Art. 24. - I Revisori dei Conti, tre effettivi e due supplenti, durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un solo altro mandato consecutivo. Essi devono entro 15 giorni dalla loro nomina eleggersi un Presidente. La carica di Revisore di Conti è incompatibile con quella di Consigliere Sezionale.

Art. 25. - I Revisori dei Conti hanno per compito la vigilanza continua della gestione economico-finanziaria della Sezione, devono accompagnare i bilanci consuntivi e preventivi annuali con una propria relazione all’Assemblea sezionale , esprimendo il proprio parere in merito.

GIUNTA DI SCRUTINIO

Art. 26. - La Giunta di Scrutinio è composta da cinque Soci eletti dalla Assemblea Sezionale e durano in carica tre anni è rieleggibile per un altro solo mandato consecutivo. La carica di membro della Giunta di Scrutinio è incompatibile con quella di Consigliere Sezionale.

Art. 27. - La Giunta di Scrutinio ha il compito di esaminare le domande di ammissione a Socio, di accertare i requisiti e di controllare che sulla domanda stessa siano riportate le notizie richieste per i nuovi soci.
Le domande devono essere esaminate, normalmente, entro trenta giorni dalla presentazione e restituite alla Segreteria con la firma di almeno due membri della Giunta. In caso di parere negativo ne precisa i motivi con nota da trasmettere al C.D.S.
La Giunta di Scrutinio provvede alle periodiche verifiche del repertorio dei Soci, e ne trasmette le evidenze alla Segreteria.

VERIFICA POTERI

Art. 28. - La Commissione di verifica poteri è composta da 5 soci e viene nominata ogni anno dall’Assemblea Sezionale ed all’interno della stessa viene eletto il Presidente.
Compito della Commissione è la verifica della legittimità dell’Assemblea.

GRUPPI

Art. 29. - La richiesta di costituzione di un Gruppo deve essere rivolta al Presidente della Sezione da chi ne ha preso l’iniziativa e deve attuarsi secondo quanto previsto dall’Art. 27 dello Statuto.

Art. 30. - Tutte le cariche del Gruppo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Per la carica di capigruppo è auspicabile una rotazione dopo due mandati triennali.
Il numero dei consiglieri viene determinato in 1 ogni 10 soci, con un massimo di 14 consiglieri. E’ data facoltà all’assemblea del gruppo di modificarne il numero, in base alle particolari esigenze di ogni gruppo. In caso di parità risulta eletto il candidato più giovane d’età.

Art. 31. - L’Assemblea di Gruppo deve nominare il Capo Gruppo e possibilmente un Cassiere (vedi art. 28 Statuto Nazionale). Previa delibera dell’Assemblea del Gruppo, il Capogruppo ed il Cassiere possono essere eletti dal Consiglio di Gruppo.
Appena il numero di Soci supera i 25, si dovrà nominare un Segretario e un Consiglio di Gruppo.

Art. 32. - Tra il 1° novembre di ogni anno ed il 31 gennaio successivo, il Capo Gruppo riunisce i Soci in Assemblea per:
a) deliberare in merito alla relazione morale ed al rendiconto finanziario dell'anno sociale trascorso;
b) proporre i candidati alle cariche sezionali;
c) determinare la quota associativa per l’anno successivo;
d) discutere e deliberare su argomenti interessanti l'attività del Gruppo;
e) determinare il numero dei consiglieri di gruppo;
f) eleggere le cariche sociali di Gruppo;
g) se il gruppo ha più di 25 Soci, eleggere i Delegati Sezionali
L'Assemblea nomina il proprio Presidente, al quale competono la verifica dei poteri e la regolarità del dibattito, e almeno tre scrutatori, in caso di elezioni.

Art. 33. - L’Assemblea del Gruppo può essere convocata ogni qualvolta il Capo Gruppo lo ritenga opportuno e quando almeno un decimo dei Soci, con un minimo di cinque, ne faccia richiesta al Capo Gruppo, e per conoscenza al Presidente della Sezione, specificandone i motivi. In questo caso la riunione deve avvenire nel termine di due settimane dalla richiesta, altrimenti la convocazione sarà fatta dal Presidente della Sezione entro altre due settimane.

Art. 34. - L’Assemblea del Gruppo deve essere convocata mediante avviso contenente l’ordine del giorno, nel termine di due settimane dalla data di convocazione. L'avviso di convocazione dovrà contenere data, ora e luogo dell'Assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione (almeno un’ora dopo la prima). Copia della convocazione deve essere inviata al Presidente Sezionale e al Consigliere Sezionale delegato a rappresentare la Sezione presso il Gruppo. E’ vietata l’indicazione della voce “Varie ed eventuali” nell’ordine del giorno di convocazione dell’Assemblea; sono comunque nulle le proposizioni, la trattazione e le deliberazioni su argomenti non portati all’ordine del giorno.

Art. 35. - Tutti i soci del Gruppo hanno diritto di intervenire personalmente alla Assemblea. Possono farsi rappresentare mediante mandato scritto da un altro socio del Gruppo ma ciascun socio non potrà rappresentare più di altri quattro soci.

Art. 36. - Ogni Capo Gruppo trasmette al C.D.S. entro il 31 gennaio di ogni anno, copia del verbale dell’Assemblea dei Soci, con gli atti prodotti dall’assemblea.

Art. 37. - Ogni Socio del Gruppo ha diritto di presentare reclamo scritto al Consiglio Direttivo Sezionale contro qualunque delibera concernente l’attività del Gruppo a cui appartiene.

Art. 38. - Il presidente della Sezione può sempre, personalmente o a mezzo di suo delegato, intervenire alle Assemblee di Gruppo.

Art. 39. - Sono vietate iniziative di Soci o di Gruppi in nome della Sezione, qualora quest’ultima non le abbia autorizzate per mezzo dei propri organi competenti e qualora esse siano in concorrenza con quelle promosse dalla Sezione a discapito delle medesime.
I responsabili delle iniziative di cui al comma precedente e i Soci dei Gruppi interessati dalle iniziative medesime terranno in ogni caso sollevate sia la Sezione che l’A.N.A. da ogni e qualsiasi responsabilità per fatti ed atti compiuti dai Gruppi stessi.
Con la loro iscrizione alla Sezione, i Soci accettano incondizionatamente il presente Regolamento ed esonerano l’A.N.A., la Sezione e i Gruppi da qualsiasi responsabilità nel caso di danni ed infortuni subiti in occasione di gite e manifestazioni sociali.

Art. 40. - L'attività dei Gruppi è soggetta al controllo del Consiglio direttivo sezionale che potrà esonerare dall'incarico il Capo Gruppo e gli altri eventuali dirigenti nominando in loro provvisoria sostituzione un Commissario determinandone i compiti e stabilendo il termine entro cui dovrà esaurire il suo mandato.

Art. 41. - Il Consiglio Direttivo Sezionale può sciogliere un gruppo quando il numero dei Soci si riduce per oltre un anno del 50% del minimo stabilito dall’Art. 27 dello Statuto.

MUSEO DEGLI ALPINI

Art. 42. - Il Museo degli Alpini è una realtà della Sezione di Conegliano, ha sede in Piazzale San Martino.
Il suo funzionamento è determinato da un regolamento approvato dal C.D.S.
Il Direttore del Museo partecipa senza diritto di voto alle riunioni del C.D.S., sempreché non sia anche Consigliere Sezionale.

PERIODICO SEZIONALE

Art. 43. - Il periodico della Sezione è «Fiamme Verdi».
Il Consiglio Sezionale provvede alla nomina del Direttore Responsabile e, su proposta di questi, del Comitato di Redazione. Il Presidente Sezionale fa parte di diritto del Comitato di Redazione.
Il Direttore Responsabile viene riconfermato di anno in anno dal C.D.S. Può essere sostituito senza particolari formalità:
a) dietro sua espressa richiesta;
b) quando il C.D.S. lo giudichi opportuno con provvedimento motivato.
Il giornale sezionale viene spedito a tutti i Soci in regola col pagamento della quota. La periodicità della pubblicazione del giornale sezionale viene stabilita dal C.D.S.
Gli articoli e notizie che saranno inviate dai Soci saranno vagliati dal Direttore Responsabile del periodico. Nessun Socio potrà presentare reclamo per l’esclusione o il ritardo nella pubblicazione di qualche articolo o notizia.
Il Direttore Responsabile partecipa senza diritto di voto alle riunioni del C.D.S.

UNITA' DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 44. - Ai sensi dello Statuto è costituito in seno alla Sezione un’Unità di Protezione Civile.
Il Presidente Sezionale nomina, previo parere consultivo non vincolante del C.D.S., il coordinatore di Unità di Protezione Civile.
Il Coordinatore di Unità di Protezione Civile partecipa senza diritto di voto alle riunioni del C.D.S., sempreché non sia anche Consigliere Sezionale.
L’Unità non ha autonomia amministrativa ed è gestita mediante l'apposita voce di spesa del bilancio sezionale approvato dal C.D.S. all'inizio di ogni anno sociale.
L’Unità di Protezione regola il proprio funzionamento con un proprio regolamento interno approvato dal CDS.

CORI E FANFARE DELLA SEZIONE

Art. 45. - L'attività dei Cori e delle fanfare deve fare riferimento agli scopi descritti nello Statuto.

GRUPPO SPORTIVO ALPINI

Art. 46. - Nell'ambito della Sezione è costituito il Gruppo Sportivo Alpini.
Il C.D.S. nomina all'inizio di ogni anno sociale il Responsabile delle Attività Sportive che cura il coordinamento del Gruppo Sportivo. Il Responsabile partecipa senza diritto di voto alle riunioni del C.D.S., sempreché non sia anche Consigliere Sezionale.

SEDE DELLA SEZIONE

Art. 47. - Il Presidente, d'intesa con il Comitato di Presidenza, attua le necessarie azioni per la gestione ordinaria della Sede.
I costi relativi alla gestione ordinaria e straordinaria della Sede sono previsti nell’apposita voce di spesa del bilancio sezionale approvato dal C.D.S. all'inizio di ogni anno sociale.
L'uso dei locali della Sede è stabilito dal C.D.S. con apposito regolamento.

SCIOGLIMENTO DELLA SEZIONE

Art. 48. - Lo scioglimento della Sezione è deliberato da un’Assemblea Straordinaria di Sezione.
Per la validità di questa Assemblea dovranno essere presenti, personalmente o per delega, almeno due terzi degli aventi diritto, e la relativa delibera deve essere presa a maggioranza dei due terzi dei votanti..

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 49. - Il l CDS potrà proporre modifiche al presente regolamento. Le modifiche saranno valide dopo l’approvazione dell’Assemblea dei delegati della Sezione e la ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 50. - Per tutto ciò che non è particolarmente previsto nel presente regolamento o per quanto potrà essere necessario per l’interpretazione dello stesso, si richiamano le disposizione dello Statuto e del Regolamento nazionale.


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