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REGOLAMENTO
ASSOCIAZIONE |
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REGOLAMENTO
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REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLO STATUTO (ed. 2009)
Art. 1. - Il labaro dell'Associazione interviene esclusivamente:
a) alle adunate nazionali dell'Associazione;
b) alle manifestazioni nelle quali si celebrano le gesta del Corpo e/o dei singoli reparti, e
la cui particolare importanza sia stata riconosciuta dal Consiglio
Direttivo Nazionale;
c) alle manifestazioni militari e civili a carattere nazionale, alle quali l'Associazione
partecipi ufficialmente per deliberazione del Consiglio Direttivo
Nazionale.
E' escluso l'intervento del Labaro a onoranze individuali tranne nel caso di funerali del Capo dello Stato, dei
Presidenti nazionali dell'Associazione e delle Medaglie d'Oro al valore, di cui all'Art. 3, a/2.
Le manifestazioni di cui alla lettera b) devono essere
segnalate per iscritto dalle Sezioni alla Sede nazionale di regola
almeno due mesi prima della data per esse fissata.
L'intervento del Labaro alle manifestazioni deve essere
deliberato di volta in volta dal Consiglio Direttivo Nazionale ad eccezione dei casi d'urgenza nei quali la deliberazione può essere presa
dal Presidente nazionale.
Art. 2. - Il Consiglio Direttivo Nazionale designa l'alfiere ufficiale del
Labaro, scegliendo di preferenza, fra i soci decorati al valore.
Il Labaro nazionale, salvo diversa e specifica delibera del C.D.N., può sfilare soltanto durante le adunate nazionali.
In qualsiasi manifestazione il Labaro e la sua scorta d'onore hanno la precedenza sui Vessilli delle Sezioni, sui
Gagliardetti dei Gruppi e sulle formazioni dell'Associazione.
La scorta del Labaro è costituita dal Presidente nazionale, dai Vice Presidenti nazionali e dai componenti del C.D.N., dai
decorati dell'Ordine militare d'Italia e di Savoia e di Medaglia d'Oro al valore.
Quando tale formazione non sia possibile, il Labaro deve essere accompagnato dal Presidente o da un Vice Presidente nazionale e
almeno da due Consiglieri nazionali.
E' dovere morale di tutte le sezioni appartenenti al raggruppamento di cui al successivo art. 17, intervenire con il proprio vessillo alle manifestazioni che
si svolgono nel territorio del raggruppamento ed alle quali interviene il Labaro.
E' dovere morale di tutte le sezioni intervenire con il proprio vessillo alle manifestazioni nazionali quando si svolgano in forma solenne.
E' dovere dei soci dell'Associazione salutare il Labaro.
Art. 3. - a) Sono apposti sul Labaro nell'ordine di concessione:
1) i fac-simili delle M.O. al Valore concesse ai reparti alpini;
2) i fac-simili delle M.O. al Valore concesse ad Alpini, Caduti o viventi, mentre prestavano
servizio in Reparti alpini;
3) i fac-simili delle
M.O. al Valore concesse all'Associazione e ad Alpini Soci dell'Associazione, Caduti o viventi per atti di valore da loro
compiuti nell'espletamento di attività associativa:
4) i fac-simili delle onorificenze concesse all'Associazione Nazionale Alpini di cui il
Consiglio Direttivo Nazionale delibera di volta in volta l'apposizione per il loro alto significato sociale.
b) Sono invece collocati in apposito medagliere presso la Sede nazionale dell'Associazione:
1) i fac-simili delle
M.O. al Valore concesse ad Alpini, Caduti o viventi, mentre prestavano servizio presso Reparti non alpini;
2) i fac-simili delle M.O. al Valore concesse ad Alpini, Soci dell'Associazione, Caduti o
viventi, per atti di valore da loro compiuti nell'espletamento di attività non associativa.
Art. 4. - I vessilli delle Sezioni e i Gagliardetti dei Gruppi possono intervenire a tutte le manifestazioni
cui partecipano ufficialmente le Sezioni e i Gruppi, escluse in modo assoluto quelle che non siano conformi agli scopi, al carattere ed
allo spirito alpino dell'Associazione.
E' fatto obbligo alle Sezioni ed ai Gruppi di avere cura che i Vessilli e i Gagliardetti siano portati in pubblico con dignità
e che siano scortati da due componenti dell'Associazione.
I Vessilli e i Gagliardetti devono essere rigorosamente conformi ai modelli statutari.
Art. 5. - Sul Vessillo di ogni Sezione
possono essere apposti soltanto i fac-simili delle Medaglie d'Oro, di cui alla lettera a) del precedente Art. 3, concesse ad Alpini, il
cui luogo di nascita, risultante dalla motivazione, sia ubicato nella circoscrizione della Sezione stessa.
Eventuali deroghe alla norma di cui sopra devono essere autorizzate dal C.D.N. Saranno inoltre apposti i fac-simili di cui
alla lettera a/4 del precedente Art, 3, a seguito di apposita delibera del C.D.N.
Presso la Sede nazionale è conservato, aggiornato, un elenco delle Medaglie d'Oro con l'indicazione delle Sezioni che
possono fregiare i propri Vessilli dei relativi fac-simili. Le Sezioni pertanto, devono attenersi scrupolosamente alle disposizioni in merito
emanate dal C.D.N.
Art. 6. - Per essere ammessi a far parte dell'Associazione, gli aspiranti devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo
Sezionale, sul modulo appositamente disposto, corredandolo dei documenti idonei a comprovare il possesso dei requisiti previsti
dall'Art. 4 dello Statuto, e di quant'altro richiesto dal regolamento sezionale. La domanda deve essere firmata, oltre che
dall'aspirante, da due soci presentatori che facciano parte dell'Associazione da almeno sei mesi. Il C.D.S., sentito il parere
della Giunta di Scrutinio, decide sull'accettazione o meno della domanda. In caso di non accettazione, il Presidente della Sezione ne dà
comunicazione all'interessato in forma riservata.
Il modulo e la documentazione suddetti possono essere sostituiti dalla domanda redatta nella forma di autocertificazione su modulo "tipo" predisposto dalla
sede nazionale.
L'eventuale ricorso al C.D.N. di cui all'ultimo comma dell'Art. 5 dello Statuto, deve pervenire alla Segreteria della Sede
nazionale entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione del C.D.S.
Art. 7. - Gli alpini in armi, non in servizio continuativo, che chiedono di far parte dell'Associazione,
vi verranno iscritti gratuitamente per il primo anno, fermo restando il disposto di cui all'Art. 4 dello Statuto.
Le domande di ammissione a Socio degli Alpini di cui al comma precedente, controfirmate dal Comandante del Reparto a cui appartengono, devono essere
inviate alla Sede Nazionale direttamente dall'Alpino richiedente oppure per il tramite della Sezione A.N.A. a cui l'Alpino si è rivolto. Alla ricezione della
domanda, la Sede Nazionale provvederà alla spedizione del giornale «L'Alpino».
Tutti gli alpini in armi sono considerati graditi ospiti presso le sedi di Sezione o di Gruppo dell'Associazione.
Art. 8 - Gli amici degli alpini, che le sezioni ritengono di riconoscere tali, su proposta dei gruppi interessati, non hanno qualifica di socio
ordinario.
Essi vengono iscritti in un apposito albo nazionale quali soci aggregati e quali soci "aiutanti".
In particolare è escluso che essi possano avere la tessera sociale ordinaria dell'A.N.A., portare il cappello alpino e fregiarsi del distintivo sociale
ordinario.
I soci aggregati pur non avendo la qualifica di socio ordinario, sono tenuti al rispetto del presente Regolamento, dello Statuto e del Regolamento della propria
Sezione di appartenenza.
La loro attività è limitata all'ambito della sezione: qualunque loro iniziativa deve esser preventivamente approvata dal C.D.S.
Su proposta del C.D.S., l'Assemblea Sezionale determina la quota associativa per i soci aggregati e per i soci aiutanti. Tale quota dovrà essere uguale per
entrambe le categorie.
La Sezione, ove il rapporto di fiducia, amicizia e collaborazione dovesse venire meno, può revocare l'iscrizione del socio aggregato e del socio aiutante in
qualsiasi momento e senza particolari formalità, con semplice decisione del Consiglio Direttivo Sezionale.
Art. 8 bis – L’ammissione dei soci aggregati è deliberata dal C.D.S. su
parere favorevole della Giunta di Scrutinio.
La decisione di rigetto della domanda di ammissione non deve essere motivata.
Il socio aggregato ha diritto a ricevere il periodico L';Alpino e le pubblicazioni della Sezione e del Gruppo a cui appartenga. Ha diritto a frequentare le
Sedi dell’Associazione Nazionale Alpini ed a partecipare alle attività associative.
Art. 8 ter - Il socio aggregato che vanti un'iscrizione consecutiva di almeno tre anni e che per tale periodo abbia fattivamente collaborato con la Sezione o con il Gruppo nelle attività associative, può presentare domanda per il passaggio alla categoria di socio
"aiutante".
Tale domanda, da redigersi su apposito modulo predisposto
dall'Associazione, controfirmata dal capogruppo e da almeno due soci ordinari, sarà valutata dal C.D.S., previo parere
della Giunta di scrutinio.
L'eventuale decisione di rigetto della domanda per socio
“aiutante” non dovrà, necessariamente, essere motivata.
L'opera per la quale il socio aiutante dovrà aver prestato la
sua collaborazione potrà riguardare una qualunque delle diverse attività associative. A mero titolo esemplificativo si
indicano: la Protezione civile, l'Ospedale da campo, i Cori e le Fanfare dell'Associazione, le attività di recupero dei siti
e della memoria storica, la stampa associativa, le attività culturali e divulgative, l'attività sportiva, la logistica di
Gruppi e Sezioni.
Il socio aiutante ha diritto a ricevere il periodico L'Alpino e le pubblicazioni della Sezione e del Gruppo a cui appartenga.
Ha diritto a frequentare le Sedi dell’Associazione Nazionale Alpini ed a partecipare alle attività associative.
Ha, inoltre, diritto a fregiarsi del copricapo e degli altri segni distintivi appositamente previsti
(ed indicati nell'allegato (xx) del presente Regolamento), espressione della riconoscenza
dell’Associazione per il lavoro svolto.
Art. 9. - Ad ogni Socio viene rilasciata, per il tramite della Sezione, la tessera
dell'Associazione fornita dalla Sede nazionale.
Il pagamento della quota sociale annuale è comprovato dall'applicazione sulla tessera del bollino emesso ogni anno dalla
Sede nazionale.
Sulla tessera dei Soci Fondatori e dei Soci Vitalizi è apposta dalla Sede nazionale una stampigliatura indicante la loro
speciale qualifica.
Il tesseramento, pur avendo effetto dal 1° gennaio di ogni anno, ha inizio dal 1° novembre dell'anno precedente e si chiude il
1° ottobre dell'anno corrente. L'ultima segnalazione dei Soci che hanno regolarmente pagato la quota sociale e gli importi ancora dovuti
devono pervenire alla Sede nazionale entro il 15 ottobre.
All'atto dell'invio alla Sede nazionale dei documenti comprovanti il rinnovo della quota sociale e l'iscrizione dei nuovi
Soci, le Sezioni devono anche inoltrare i relativi importi.
All'atto dell'invio alla sede nazionale dei documenti comprovanti il rinnovo
della quota sociale e l'iscrizione dei nuovi soci, le sezioni devono anche inoltrare i relativi importi.
Oltre all'importo dei bollini che rappresenta la quota sociale, le Sezioni e i Gruppi possono riscuotere dai propri Soci e
trattenere le quote supplementari eventualmente stabilite dalle loro Assemblee ai sensi dell'ultimo comma dell'Art. 39 dello Statuto.
Art. 10. - Il C.D.N., organo direttivo collegiale, delibera su tutti gli affari
associativi che non siano per legge o per Statuto riservati
all'Assemblea Nazionale dei Delegati; convoca l'Assemblea Nazionale dei Delegati, esamina la relazione morale e finanziaria e il
bilancio e ne autorizza la presentazione all'Assemblea Nazionale dei Delegati.
Nella prima riunione successiva all'Assemblea Nazionale
dei Delegati, dopo aver provveduto alle nomine previste dall'Art. 17 dello Statuto, il C.D.N.:
a) designa, su proposta del Presidente nazionale, il Vice Presidente nazionale di cui all'Art. 19 dello Statuto;
b) determina i poteri delegati al Comitato di Presidenza;
c) Nomina il Direttore generale dell'Associazione;
d) nomina il Segretario nazionale dell'Associazione e ne fissa i compiti;
e) nomina il delegato in Roma di cui all'art. 35 dello Statuto, con i compiti di cui al successivo art. 37;
f) nomina le commissioni ed i relativi componenti fissandone i compiti.
Le riunioni del C.D.N. sono presiedute dal Presidente Nazionale o, in caso di
sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente Nazionale di cui all'art. 19
dello Statuto o, in subordine, dal vice presidente più anziano d';età. In caso di
parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.
Il Direttore Generale:
- provvede all'attuazione dei deliberati del Presidente Nazionale, del Comitato di Presidenza e del C.D.N.;
- coordina l'attività tutta dell'Associazione a livello nazionale e ne assicura la continuità nel quadro delle decisioni del
Presidente Nazionale, del Comitato di Presidenza e del C.D.N.
All'uopo e nei detti limiti e per le dette finalità il Direttore Generale è
preposto agli uffici tutti della sede nazionale, li organizza, è il Capo del
Personale dipendente che egli per l'A.N.A. assume nel rispetto della normativa
vigente e previa delibera del Comitato di Presidenza ed è munito d'ogni relativa
facoltà di amministrazione ordinaria.
Il Direttore Generale è responsabile del suo operato nei confronti del C.D.N. e
partecipa senza diritto di voto alle sedute ed ai lavori del C.D.N. e del
Comitato di Presidenza e collabora con il Presidente Nazionale.
Art. 11 - Per gli adempimenti di cui all’art. 16 dello Statuto, i consiglieri
nazionali devono esercitare una funzione di collegamento e coordinamento con le Sezioni.
A tale scopo il C.D.N. determina ogni anno le Sezioni presso
le quali i Consiglieri nazionali debbono esplicitare tali adempimenti.
Essi sono tenuti a presenziare all'Assemblea Nazionale dei
Delegati e, a loro discrezione, a quelle delle Sezioni di loro
competenza.
Art. 12. - Il consigliere eletto in sostituzione di altro venuto a mancare per qualsiasi motivo nel corso del mandato, assume, ai sensi del terz'ultimo comma dell'Art. 16 dello Statuto, l'anzianità del Consigliere sostituito con decorrenza dall'ultima elezione dello stesso.
Art. 13. - Ogni qualvolta venga convocata l'Assemblea Nazionale dei Delegati, la Sede nazionale provvederà ad inviare in tempo utile a ogni Sezione
tante speciali tessere quanti sono i Delegati che ogni Sezione ha
diritto di far partecipare all'Assemblea ai sensi dell'Art. 14
dello Statuto.
Tali tessere devono essere firmate dal Presidente sezionale
e completate, a di lui cura e sotto la sua responsabilità, con la
indicazione del nome e cognome di ciascun Delegato e dell'eventuale
suo rappresentante (ai sensi dell'ultimo capoverso del precitato
Art. 14).
Nessun Delegato può partecipare all'Assemblea se non
munito della tessera di cui sopra.
I Delegati delle Sezioni all'estero, per quanto concerne
le «Elezioni» di cui all'Art. 15, lettera f) dello Statuto,
possono esercitare il loro diritto di voto, anche per posta, secondo la procedura regolata da specifiche norme a cura della Sede nazionale.
Le schede di votazione, in busta chiusa e sigillata dalla
Sezione interessata, devono pervenire alla Sede nazionale almeno 24 ore prima dell'ora indicata per la prima convocazione
dell'Assemblea.
Unicamente per quanto concerne l'argomento «Elezioni» (Art.
15 lettera f) dello Statuto) nel calcolo della maggioranza per la validità delle delibere, occorre aggiungere, al numero dei Delegati
presenti e rappresentati, anche il numero delle schede di votazione dei Delegati delle Sezioni all'esterno pervenute per posta.
Art. 14. - La verifica dei poteri
dell'Assemblea è affidata dal C.D.N. ad una commissione composta dal Segretario nazionale dell'Associazione, da un componente della
Commissione Legale e da un terzo membro da loro designato.
Essa, decidendo a maggioranza semplice, all'atto della
costituzione dell'Assemblea Nazionale dei Delegati, provvede alla verifica ed al controllo di legittimità delle tessere di ammissione
per la valida costituzione dell'Assemblea e riferisce al Presidente nazionale in carica o a chi ne fa le veci.
Art. 15. - I soci rivestiti di cariche elettive di competenza dell'Assemblea Nazionale dei Delegati, se rieleggibili, devono comunicare alla Sede nazionale a
mezzo lettera raccomandata, spedita almeno 120 giorni prima della data fissata per l'Assemblea Nazionale del Delegati, la eventuale
rinuncia alla facoltà di essere rieletti.
I candidati alle cariche associative non possono essere nominati scrutatori.
Art. 16. - La Sede nazionale, non
appena ricevute le comunicazioni di cui all'Art. 15 e comunque 100
giorni prima della data fissata per l'Assemblea dei Delegati, trasmette a tutte le Sezioni:
- i nominativi dei Soci che decadono da cariche elettive di competenza dell'Assemblea Nazionale dei Delegati, non rieleggibili;
- i nominativi dei Soci rieleggibili;
- i nominativi dei Soci rinunciatari.
Art. 17. - Le Sezioni aventi sede nel territorio della Repubblica, ai soli effetti di cui al presente
articolo e dei successivi 18-19-20, sono costituite in raggruppamenti formati da:
a) Sezioni del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (1° raggruppamento);
b) Sezione della Lombardia ed Emilia-Romagna (2° raggruppamento);
c) Sezioni del Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Veneto (3° raggruppamento);
d) Sezioni della Toscana, Marche, Lazio, Umbria, Campania, Abruzzi, Molise, Basilicata,
Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna (4° raggruppamento).
Le Sezioni aventi sede all'estero possono presentare autonomamente candidature.
Alle riunioni dei raggruppamenti partecipano i consiglieri nazionali di competenza.
Art. 18. - I Presidenti delle
Sezioni di ogni raggruppamento, previa consultazione dei propri C.D.S., redigono congiuntamente l'elenco dei Soci che il Raggruppamento
presenta per la candidatura alle cariche elettive nazionali, anche scegliendoli tra Alpini appartenenti ad altri Raggruppamenti.
L'elenco, sottoscritto da tutti i Presidenti di Sezione del raggruppamento o da un rappresentante del raggruppamento
ufficialmente delegato, deve pervenire alla Sede nazionale, con lettera raccomandata, almeno 60 giorni prima della data fissata per
l'Assemblea Nazionale dei Delegati. Di ogni candidato devono essere indicati: cognome e nome, anno di nascita, residenza, Sezione e
raggruppamento di appartenenza, attività e cariche associative ricoperte.
Art. 19. - I nominativi dei candidati devono essere segnalati, partitamente per la candidatura di ogni
singola carica elettiva nazionale, nel numero massimo, per ciascun Raggruppamento, di:
- 1 socio per la candidatura alla carica di Presidente nazionale;
- un numero di soci pari ai posti vacanti per la carica di Consigliere nazionale;
- un numero di soci pari ai posti vacanti per la carica di Revisore dei conti effettiv0:
- 1 socio per la candidatura alla carica di Revisore dei conti supplente.
Di ogni candidato occorre allegare la dichiarazione di accettazione della candidatura e copia dello stato di servizio o
foglio matricolare o documentazione equipollente.
Art. 20. - La Sede nazionale, ricevuto in tempo utile dai singoli raggruppamenti l'elenco dei candidati per
ciascuna delle cariche elettive nazionali, provvede a compilare le rispettive liste contenenti tutti i nominativi dei candidati in ordine
alfabetico, segnando a lato di ciascuno di essi il o i raggruppamenti che lo hanno presentato.
I presidenti delle sezioni di ogni raggruppamento, oltre a presentare le candidature alle cariche elettive nazionali, possono:
- segnalare al C.D.N. la località ritenuta idonea quale sede per l'adunata nazionale dei soci;
- segnalare al C.D.N., per la relativa autorizzazione, le manifestazioni intersezionali nell'ambito dello stesso raggruppamento;
- proporre gli argomenti da trattare nelle riunioni dei presidenti di sezione
che il C.D.N. ritiene di indire.
Art. 21 - L’Assemblea Nazionale dei Delegati, liberamente e sovranamente
scegliendo anche tra altri soci non in lista, elegge, come da Statuto, a maggioranza assoluta (50% + 1
dei delegati in carica), il Presidente nazionale, indi, a maggioranza
relativa, i Consiglieri nazionali e i Revisori dei conti.
Per la elezione alla carica di Presidente nazionale, nel caso in cui in sede di seconda votazione, nessun candidato raggiunga
la maggioranza prescritta, l'Assemblea procede immediatamente, prima delle elezioni delle altre cariche associative, al ballottaggio fra i
due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti ed elegge, a maggioranza relativa, il Presidente nazionale.
Sono eletti Consiglieri nazionali, nel numero annualmente previsto, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In
caso di parità di voti risulta eletto il candidato più giovane di età.
I ventiquattro Consiglieri nazionali sono comunque così ripartiti fra i Raggruppamenti:
- 6 presentati dal Raggruppamento n° 1;
- 7 presentati dal Raggruppamento n° 2;
- 9 presentati dal Raggruppamento n° 3;
- 2 presentati dal Raggruppamento n° 4.
Ogni anno, entro i 3 mesi seguenti alla chiusura del tesseramento, il Comitato di presidenza e la Commissione Legale
riuniti, provvedono all'eventuale modificazione nella ripartizione di cui sopra, quando sia accertata una variazione del numero dei Soci
in un Raggruppamento, non inferiore a 10.000 soci in più o in meno.
Competono comunque sempre almeno 2 Consiglieri a ciascun Raggruppamento.
Art. 22. - Il Consigliere nazionale non rappresenta né Gruppi, né Sezioni singole o comunque raggruppate. Egli concorre personalmente in seno al C.D.N. alla conduzione dell'Associazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
Art. 23. - La circoscrizione sezionale, di cui all'Art. 20 dello Statuto, - circoscrizione che non può essere modificata senza l'autorizzazione
del C.D.N. - è di norma il poligono territoriale il cui perimetro collega e racchiude tutti i comuni sede di Gruppo A.N.A. dipendenti
dalla stessa Sezione.
Ogni qualvolta che una Sezione costituisce un nuovo Gruppo, deve comunicare alla Sede nazionale i seguenti dati: numero di codice
del nuovo Gruppo, denominazione ufficiale del Gruppo, forza del Gruppo all'atto della costituzione, data di costituzione, recapito del
Gruppo.
Il Presidente della Sezione è tenuto inoltre a dichiarare che l'autorizzazione alla costituzione del Gruppo è stata data in
conformità a quando disposto dall'Art. 27 dello Statuto con particolare riferimento al 3° comma dello stesso Art. 27.
Art. 24. - Le Sezioni che intendono avvalersi della facoltà concessa dall'Art. 32 dello
Statuto (Assemblea a mezzo delegati) devono necessariamente avere tutti i soci inquadrati nei Gruppi dipendenti (Art. 5 dello Statuto).
Le Assemblee sezionali sono valide in prima convocazione qualora il numero dei partecipanti, presenti o per delega, rappresenti
almeno la metà degli aventi diritto che siano in regola con il pagamento della quota sociale alla chiusura del tesseramento
dell'anno precedente; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati.
L'Assemblea delibera, salvo i casi previsti dai Regolamenti sezionali, a maggioranza relativa; qualora però il numero
dei partecipanti presenti o per delega sia inferiore al 20% degli aventi diritto, qualsiasi delibera deve essere presa a maggioranza dei
2/3 dei votanti.
Le richieste di convocazione delle Assemblee sezionali, di cui al 2° e 3° comma dell'Art. 31 dello Statuto, devono essere
fatte a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Art. 25. - Le Sezioni all'estero, previa specifica autorizzazione del C.D.N., possono stabilire nel proprio regolamento interno, determinate norme conseguenti alla loro locale e particolare situazione purché non in contrasto con lo Statuto.
Art. 26. - La relazione morale e finanziaria, approvata dall'Assemblea sezionale da inviare al C.D.N., secondo quanto previsto dall'Art. 25 dello Statuto, deve essere corredata dal verbale dell'Assemblea stessa.
Art. 27. - Ogni manifestazione, che trascenda l'ambito sezionale per assumere carattere intersezionale, deve essere autorizzata dal Consiglio
Direttivo Nazionale.
Le Sezioni debbono pertanto comunicare alla Sede nazionale, con un preavviso di almeno tre mesi, il programma delle manifestazioni
suddette con precise indicazioni di tempo e di luogo affinché il C.D.N. possa provvedere al loro coordinamento.
I Gruppi di qualsiasi manifestazione devono avere la preventiva approvazione dalla Sezione da cui dipendono.
Ai Presidenti di Sezione ed ai capigruppo incombe l'obbligo di vigilare affinché:
- nelle manifestazioni di qualsiasi genere, il cappello alpino sia portato con dignità e decoro;
- nessun socio faccia uso di decorazioni, gradi o distintivi di cui non ha diritto;
- tutti gli oratori che intervengono a manifestazioni dell'Associazione diano sicuro affidamento di attenersi a quanto
disposto dall'Art. 2 dello Statuto.
Gli atti e le manifestazioni delle singole Sezioni si svolgono sotto la responsabilità dei Presidenti e dei Consigli
sezionali interessati.
Art. 28. - Articoli, relazioni, notizie varie, per essere pubblicate nel numero in
corso di compilazione, debbono pervenire alla Direzione del giornale entro i termini fissati dalla direzione stessa.
Eccezione fatta
per avvenimenti di un certo rilievo (per i quali necessita inviare relazione particolareggiata possibilmente accompagnata da fotografie), le
cronache e le notizie varie debbono essere il più possibile succinte.
Art. 29. - Alla Direzione del giornale è riservato il giudizio circa l'opportunità della pubblicazione o meno degli articoli. I manoscritti non vengono restituiti.
Art. 30. - E' compito del C.D.N. stabilire quali eventuali oblazioni debbano essere effettuate a favore del giornale, per la pubblicazione di notizie personali che, comunque, sono riservate ai Soci.
Art. 31. - Il giornale viene inviato ai Soci entro il mese successivo del tesseramento o
del rinnovo della quota sociale.
La spedizione del giornale sociale a tutti i Soci in regola con il pagamento
della quota sociale relativa ad un determinato anno, verrà continuata per tutto il primo trimestre dell'anno successivo.
Art. 32. - Ogni sanno, subito dopo la chiusura del tesseramento, la Sede nazionale
provvederà ad inviare o rendere disponibile alle Sezioni i repertori generali dei Soci.
La procedura per la gestione e l'aggiornamento dell'archivio sociale è regolata da specifiche norme da parte della
sede nazionale.
Art. 33. - Tutte le variazioni interessanti i Soci (cambio di Sezione o di Gruppo, di
residenza, correzione di eventuali errori, etc.) e tutte le richieste di abbonamenti devono essere segnalate dalle Sezioni alla Sede nazionale a
mezzo dei supporti prescritti.
Le richieste di abbonamenti non avranno corso se non accompagnate dai relativi importi,
salvo diversa disposizione del Comitato di direzione del giornale.
Art. 34. - Tutti i provvedimenti disciplinari, tanto ai sensi dell'Art.
36 quanto ai sensi dell'Art. 37 dello Statuto, devono essere comunicati agli interessati a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Di tali provvedimenti non può essere fatta menzione nei giornali sezionali se non
dopo che i provvedimenti stessi siano diventati definitivi.
Art. 35. - L'associato che rivesta una carica sociale, sezionale o nazionale,
se sottoposto a
procedimento disciplinare, in caso di particolare e sufficientemente provata
gravità della contestazione, può essere preliminarmente sospeso dalla carica
stessa e sino alla conclusione della procedura con provvedimento dell’Organo
preposto per il giudizio disciplinare di 1° grado (art. 37 bis dello Statuto).
Tale provvedimento può essere oggetto di reclamo avanti il competente Organo
disciplinare di 2° grado entro il termine perentorio di 30 gg. dal ricevimento
della relativa comunicazione (art. 37 bis dello Statuto).
Tale procedura d’urgenza fa salvo, in entrambi i gradi di giudizio, il principio
del contraddittorio.
Art. 36 - L’appello contro i provvedimenti disciplinari deve essere proposto entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all’art. 34 del Regolamento.
Art. 37. - Il Delegato in Roma, di cui all'Art. 35 dello Statuto,
dipende direttamente dalla Presidenza nazionale e dal C.D.N.
E' compito del Delegato:
a) trasmettere alla Sede nazionale le eventuali comunicazioni o richieste che
gli dovessero pervenire da organi estranei all'Associazione;
b) svolgere le pratiche di carattere individuale che gli pervengono per il
tramite delle Sezioni. Qualora l'esito di tali pratiche venga comunicato
direttamente alla Sezione che ne ha fatto richiesta, questa dovrà informare il Delegato;
c) svolgere gli incarichi volta a volta affidatigli dalla Presidenza nazionale o dal C.D.N.
Art. 38. - Le Sezioni non possono, per alcuna ragione, interessare le Autorità e gli Uffici governativi centrali o la Delegazione, per richieste e/o questioni di carattere associativo, per le quali devono rivolgersi esclusivamente alla sede nazionale.
Art. 34. - Per la costituzione del Collegio arbitrale di cui all'Art.
45 dello Statuto e per l'instaurazione del relativo procedimento, la
parte ricorrente deve, a mezzo lettera raccomandata con R.R. inviata alla
controparte e al C.D.N., esporre ed illustrare le proprie ragioni,
nominare il proprio arbitro e comunicare la di lui accettazione espressa
per iscritto in calce al ricorso.
Nei 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui sopra,
la parte resistente deve, con propria memoria, inviata per iscritto, con
raccomandata R.R. al ricorrente ed al C.D.N., esporre ed illustrare le
proprie ragioni, nominare il proprio arbitro che avrà cura di esprimere
la propria accettazione in calce alla memoria.
Nella prima seduta successiva all'adempimento di quanto sopra, il C.D.N.
nomina il terzo arbitro, Presidente del Collegio.
Esso Presidente
convocherà immediatamente il Collegio che dovrà decidere a maggioranza,
comunicare e trasmettere alle parti il lodo che sarà depositato presso il
C.D.N. nel termine di 90 giorni dalla costituzione del Collegio, salvo
proroghe concesse dalle parti.
